LA CONTROVERSIA DEL "CARDINALE CICADA"

L'OPPOSIZIONE INCALZA: OCCORRE FARE CHIAREZZA!

E’ doveroso mettere ordine nella gran confusione sollevata dall’Amministrazione comunale nel dare risposta alle domande che legittimamente l’opposizione aveva posto. Le domande riguardavano la sicurezza del complesso Cardinale Cicada  solo ed esclusivamente in relazione alla sua nuova veste di edificio scolastico che i lavori iniziati nel Luglio 2019 dall’Amministrazione Provinciale di Teramo intendevano dare, partendo da un edificio che era stato progettato e realizzato ad uso residenziale.

La maggior parte della documentazione fornita dagli Uffici comunali, già mostrata dal Sindaco nella sua conferenza stampa del 20 sett 2019, si riferisce a certificazioni sui materiali utilizzati e sulle opere eseguite sull’edificio ad uso alloggi,  antecedenti quindi ai lavori eseguiti a partire dal luglio 2019 che lo hanno trasformato in edificio scolastico.

Tutti i documenti, infatti, portano date comprese  tra il 5 settembre 1997 e il 6 maggio2019 riguardanti, quindi, lavori precedenti a quelli di cui ci si occupa.

Il certificato di collaudo statico di opere in c.a. ed acciaio laminato risale addirittura all’anno 1997 quando il territorio comunale non era ancora classificato sismico e, pertanto, non fornisce alcuna garanzia rispetto a quanto la normativa sismica vigente oggi richiede.

Risulta evidente che la mole di documentazione prodotta nel periodo settembre1997- maggio 2019 e mostrata in conferenza stampa tende a sviare l’attenzione dal vero problema posto dall’opposizione riguardante la certificazione della sicurezza dell’edificio scolastico.

L’unica documentazione attinente i lavori di cui si tratta è la SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’ (SCA) prot. 17631 del 16.09.2019 del Comune di Atri, corredata da alcuni allegati tra cui la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio con prot. N 008480 del 16/09/2019 del Dipartimento dei VV.FF. di Teramo.

La lettura di quanto contenuto nella SCA dà conferma della confusione che ha guidato l’Amministrazione Comunale nella gestione del periodo intercorso tra l’inizio e l’ultimazione dei lavori eseguiti dall’Amministrazione provinciale di Teramo.

Contenuto della S.C.A.

SEZIONE A

Dati del Titolare. Il Sindaco Piergiorgio Ferretti dichiara la Titolarità dell’intervento edilizio (eseguito dalla Provincia di Teramo) relativamente all’immobile identificato catastalmente al Foglio 67 part.112 con destinazione d’uso: edificio scolastico, attestando che  i titoli edilizi che hanno legittimato l’intervento sono:

- delibera progetto ristrutturazione del 15.11.1993

- delibera progetto impianti del novembre 2009

- delibera adeguamento impianti del 03.02.2016

E’ evidente che nessuno di questi atti si riferisce alle opere riguardanti la trasformazione dello stabile in edificio scolastico in quanto precedenti al luglio 2019, data di inizio dei lavori della trasformazione stessa.

SEZIONE B
Attestazione del Direttore dei Lavori. Il Direttore dei lavori assevera l’agibilità parziale dell’edificio scolastico di cui alla SEZ.A e la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico relativamente all’intervento oggetto del titolo edilizio…

Facciamo osservare al D.L. che tra i titoli edilizi sopra elencati nessuno di essi si riferisce ai lavori inerenti la trasformazione in edificio scolastico.

Di seguito lo stesso D.L.     ATTESTA:

1) che l’intervento ha interessato i seguenti impianti, ciascuno dotato dell’apposita certificazione:

- Elettrico

- Riscaldamento

- Idrico sanitario

- Trasporto e utilizzazione gas

- Ascensore

- Impianto protezione antincendio

- Impianto protezione scariche atmosferiche      

Si osserva che tutte le certificazioni allegate sono state rilasciate dalle ditte esecutrici in data antecedente all’inizio dei lavori di trasformazione dello stabile da alloggi in edificio scolastico. Pertanto se, come dichiarato dal DL, l’intervento ha interessato gli impianti sopra indicati, tutte quelle dichiarazioni di conformità allegate non hanno alcun valore nei riguardi dell’uso attuale cui l’edificio è sottoposto.

2) la sicurezza statica e sismica     in quanto l’intervento non ha interessato le strutture dell’edificio.

A tal proposito osserviamo quanto segue.

Nel caso in cui vi sia cambio di destinazione d'uso è necessario riferirsi al paragrafo 8.3 delle  Norme Tecniche sulle Costruzioni del  17 gennaio 2018 (NTC 2018) che recita:

“....Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

   omissis

- cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore”;

   omissis

Nel nostro caso i carichi variabili da considerare agenti in senso statico sui solai,  nel passaggio da ambienti ad uso residenziale ad ambienti suscettibili di affollamento (scuole) subiscono un aumento del 50% passando da 2 KN/mq a 3 KN/mq (paragrafo 3.1.4 NTC 2018); inoltre il mutamento di destinazione d’uso comporta il passaggio ad una classe d’uso superiore, con il conseguente aggravio della quota di azione variabile nella combinazione di carico sismica.

In particolare passando dalla classe II alla Classe III la quota di carico variabile da aggiungere ai carichi permanenti raddoppia, passando dal 30% al 60%, triplicando quindi l’apporto dei carichi variabili nella valutazione delle forze sismiche a cui il fabbricato deve essere sottoposto per le conseguenti verifiche.

Quanto sopra dimostra che il mutamento di destinazione d’uso, pur non intervenendo materialmente sulle parti strutturali dell’edificio, le ha comunque interessate sia in senso statico che dinamico e pertanto le opere devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 94 bis del DPR 380/2001 in quanto trattasi di interventi rilevanti [su edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (…scuole…)].

L’obbligo della verifica sismica per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente è, comunque, prevista dall’art.6 della Legge Regionale 11 agosto 2011 n.28 – Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica –.  All’art 7 - comma c - della medesima L.R. 28/2011 si prescrive l’obbligo dell’autorizzazione sismica per gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (… scuole…)

3) Prestazione energetica degli edifici.  L’intervento è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica e si allega l’attestato di qualificazione energetica (AQE).

Tra la documentazione consegnata dagli uffici non si riscontra la presenza di tale attestato

4) Barriere architettoniche. Tra gli allegati vi è la relazione tecnica di attestazione di conformità ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

5) documentazione catastale. L’intervento non comporta variazione dell’iscrizione catastale.

Osserviamo che l’edificio è attualmente censito al catasto fabbricati al Foglio 67, particella 112 – categoria B/2. (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme) .

La trasformazione subìta colloca l’immobile nella categoria B/5  (Scuole e laboratori scientifici). Il che comporta l’obbligo di variazione dell’ iscrizione  catastale.

6) Toponomastica.  Non si comprende se è richiesta o meno la variazione di numerazione civica.

7) Prevenzione incendi. I lavori realizzati hanno comportato variazioni di sicurezza antincendio dell’immobile e pertanto si allega la segnalazione di inizio attività indirizzata al Comando provinciale dei VV.FF. di Teramo. Prot.0008480 del 16.09.2019_

A tal proposito ci si augura che il controllo che sarà effettuato entro sessanta giorni dal Comando VV.FF. accerterà il rispetto delle prescrizioni previste della normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

8) Impianto ascensori.  Comunicazione ai fini dell’assegnazione all’impianto della matricola.

Conclusioni.

Tutto quanto rilevato ed annotato ai punti precedenti non va inteso come acrimoniosa risposta di questa Opposizione a quanto l’Amministrazione Comunale, in particolare nella persona del primo cittadino, ha dichiarato testualmente:

“…dietro questa pretestuosa e inutile polemica, c’è solo una grande invidia per questa amministrazione che passerà alla storia per aver riaperto un palazzo storico

Signor Sindaco, le richieste dell’Opposizione all’Amministrazione da Lei presieduta, in democrazia, vanno intese come contributo e stimolo ad amministrare correttamente la cosa pubblica, nel rispetto reciproco e, soprattutto, nel rispetto delle Leggi vigenti. Nel caso specifico di cui si tratta non sembra affatto che questo sia avvenuto.

Le facciamo altresì notare che equiparare l’assenza di resistenza simica  dell’edificio Cardinale Cicada a quella di  tutti gli altri edifici scolastici provinciali, non la giustifica né la solleva da forti responsabilità personali, in quanto gli altri edifici scolastici, a cui lei si riferisce, sono stati costruiti in epoca antecedente alla classificazione sismica del territorio, mentre Lei ha consentito la trasformazione di un edificio destinato ad alloggi in edificio scolastico, in piena vigenza di precise norme che consentono tale trasformazione solo se in presenza di autorizzazione sismica.

Infine, LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’,  in calce ai quadri da Lei sottoscritti, richiama l’attenzione di noi sottoscrittori con la seguente frase:

“qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dei benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse”

Alla luce delle osservazioni sopra riportate, sollecitiamo il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Atri a dare il seguito di competenza ai controlli previsti sul contenuto delle dichiarazioni sottoscritte nel documento in parola e, ove ne accerti la non corrispondenza al vero, a procedere secondo le prescrizioni di legge.

I Consiglieri Comunali:

Paolo Basilico (Abruzzo Civico), Giammarco Marcone (Atri Civica), Ugo Giuliani (Prima Atri ), Cinzia Di Luzio (Movimento 5 Stelle)