SIGNIFICATIVE NOVITA’ ALLE PROSSIME ELEZIONI

E’ IL MOMENTO DELLE DONNE: LA SECONDA PREFERENZA E’ PER LORO

 

Prendendo lo spunto dalla Conferenza Stampa tenuta presso la Provincia di Teramo dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità Desireè Del Giovine e dalla Consigliera di parità, Anna Pompilii nella quale annunciavano che “per la prima volta il 26 e il 27 maggio si voterà con la differenza di genere ma” che “nessuno lo sa e nessuno ne parla”, dal sito:  www.ildirittoamministrativo.it estrapoliamo alcuni punti del commento di Danilo Menna alla Legge 215 del 2012 dal titolo: “Le novità introdotte dalla legge 215 del 2012 in materia elettorale. La doppia preferenza nelle elezioni amministrative e le cd. quote rosa “

La legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Il legislatore ha sostituito la parola “promuovere” con “ garantire”. La modifica si è resa necessaria perché, in effetti, pochissimi enti locali hanno posto in essere la politica di pari opportunità indicata dalla norma e ciò, evidentemente, risiede nel fatto che la gran parte dei politici e amministratori è di sesso maschile e, quindi, una riserva dei posti al “sesso debole” avrebbe significato per loro una possibilità inferiore di ricoprire in futuro incarichi pubblici.

In modifica all’art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti) e all’art. 73 del TUEL (Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) vengono introdotte due novità molto importanti. La prima, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In ordine alla modifica dell’art. 71 è d’obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti;

In caso di mancato rispetto delle disposizioni appena esposte, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. riguarda l’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i

La seconda novità, anche questa particolarmente significativa, è che ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto se l’elezione riguarda comuni con popolazione compresa tra 5000 e 15000 abitanti. Quando si esprimono due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

All’art. 46 del TUEL viene precisato che il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.

 LA REDAZIONE