Pubblicato Mercoledì, 08 Aprile 2020
Scritto da Unione Lavoratori Sanità - Abruzzo


IL SINDACATO ALLA REGIONE ABRUZZO

PROTEGGERE TUTTO IL PERSONALE SANITARIO

La scrivente O.S. ULS - Unione Lavoratori Sanità – in data 6 Aprile 2020, prot. n.8/2020, ha fatto richiesta al Dipartimento Sanità - Servizio sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR – DPF004 – del documento Prot. n. RA 0092102 del 02 Aprile 2020, avente in oggetto :             Emergenza da COVID-19. Disposizioni in materia di indennità  ex art.86, comma 6, lettere a), b) e c) del CCNL 2016/2018 del Comparto Sanità.

            Nel leggere la nota  ricevuta che

-       in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), ha stabilito :

 “1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A”.

Visto che  la norma ha previsto l’incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro del personale del comparto sanità impegnato in ambiti lavorativi, il cui rischio infettivo è certificato non solo dalle disposizioni nazionali e regionali, ma anche dalle linee guida dell’I.S.S.;

Si ritiene di

1) equiparare i servizi ospedalieri e territoriali impegnati nella gestione di pazienti Covid-19 (positivi e/o sospetti), disponendo - a decorrere dal 01.03.2020 e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica in corso - l’estensione dell’indennità di rischio per malattie infettive affinché tutto il personale del comparto del ruolo sanitario e gli ausiliari specializzati, gli operatori tecnici addetti all’assistenza, gli operatori socio sanitari, gli autisti di ambulanza e gli assistenti sociali direttamente impiegati nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19 possano beneficiare dell’indennità prevista dall’art. 86, comma 6, lett. c) del CCNL 2016-2018;

2) di precisare che, a decorrere dal 01.03.2020 e per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, l’indennità di rischio per malattie infettive è corrisposta al personale infermieristico e agli operatori socio sanitari assegnati alle terapie intensive e sub-intensive (compresi Pronto Soccorso e 118) direttamente impiegati nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19 in aggiunta a quella prevista dall’art. 86, comma 6, lettere a) e b);

3) di stabilire che, con successiva disposizione regionale, si procederà al riparto per ciascuna Azienda U.S.L. del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all’allegato A del D.L. n. 18 del 17.03.2020.

Si mette in evidenza, che tra il personale riportato sopra non figuri

-       il Personale Sanitario, Tecnico e Amministrativo che svolge la propria attività presso le farmacie Ospedaliere presenti nelle ASL della Regione Abruzzo”. Si porta a conoscenza che sia  il personale sanitario che tecnico è a contatto quotidianamente con l’utenza esterna ( potenziali portatori del virus SARS-COV-2 ) e l’utenza interna ( medici, infermieri, Oss, Tecnici di Laboratorio, Tecnici di Radiologia) anch’essi possibili portatori del SARS-COV-2

-       il “ Personale Infermieristico di U.O.impiegato non direttamente nelle attività assistenziali, ilPersonale Ausiliario” che, nel frequentare  giornalmente  i rispettivi/vari e/o reparti delle U.O. potrebbero essere contagiate da persone asintomatiche dal virus SARS-COV-2.

Alla luce di quanto esposto, lo scrivente Chiede

che all’interno delle figure già presenti nella nota, siano inseriti : il “Personale Sanitario, Tecnico e Amministrativo operante presso le farmacie Ospedaliere;  il Personale Infermieristico di U.O. impiegate non direttamente alle attività di contrasto alla emergenza Covid 19 e il Personale Ausiliario”. Tutti operanti presso le ASL della Regione Abruzzo.

Il Segretario Regionale ULS, Michele Capanna Piscè