Pubblicato Lunedì, 30 Dicembre 2019
Scritto da Comune di Atri

Vietato l’uso di petardi, botti e artifici
pirotecnici sul territorio comunale di Atri

Il Sindaco firma ordinanza valida dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

Ad Atri da oggi, 30 dicembre 2019, al 6 gennaio 2020 non sarà possibile utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale. E’ quanto stabilito da una ordinanza firmata dal Sindaco Piergiorgio Ferretti.

“Considerato che – si legge nell’ordinanza - ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, alle persone; che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare danno a patrimonio pubblico o privato (cassonetti, arredo urbano, veicoli privati etc…); che l’uso di tali prodotti, specialmente nelle ore notturne, può costituire disturbo della quiete pubblica, ai sensi del vigente Codice Penale e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana; che tale usanza minaccia altresì l’incolumità psico-fisica degli animali e il Comune, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali presenti sul territorio; Ordina - per le motivazioni di cui in premessa che s’intendono integralmente riportate, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la

sicurezza urbana, ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio, - il divieto assoluto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici, su tutto il territorio comunale, per il periodo dal 30 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, fatta eccezione per i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura "CE" che per qualità e classificazione presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, comunque non nocivi per la salute umana e per gli animali d'affezione”.

“Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale – prosegue l’ordinanza - nonché degli altri Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00”.