Pubblicato Sabato, 25 Marzo 2017


ENI/COMUNE DI PINETO, RAGGIUNTO L’ACCORDO

IMPORTANTI RISORSE PER LE CASSE COMUNALI

Il Comune di Pineto e l’ENI, dopo un contenzioso quasi ventennale, sono pervenuti ad un accordo per definire la base imponibile delle piattaforme petrolifere che rientrano nel mare territoriale di competenza del Comune.

La definizione della base imponibile è avvenuta sulla base di criteri oggettivi in applicazione di indicazioni Ministeriali e della sentenza della Suprema di Corte di Cassazione che si è pronunciata lo scorso anno.

L’applicazione di tali criteri ha portato alla quantificazione del tributo a titolo di ICI e IMU  spettante, oltre agli  interessi, per un totale di euro 8.152.000, di cui un milione già versati nell’anno 2005, al netto delle spese legali per i sedici giudizi del contenzioso.

La somma complessiva sarà versata dall’ENI in tre rate di pari importo, l’ultima delle quali entro il mese di gennaio 2018.

“Il nostro obiettivo sarà il miglioramento della qualità della vita della nostra città, così come avevamo promesso nel nostro programma elettorale – ha commentato il sindaco Robert Verrocchio – In particolare, ci concentreremo sulla mitigazione del rischio idrogeologico, sulla sicurezza stradale urbana ed extraurbana e delle nostre scuole, ma anche sul sostegno alle politiche sociali e alle persone in difficoltà. Ovviamente investiremo anche nella nostra grande ricchezza che è il nostro patrimonio arboreo, e ci concentreremo sulla miglioramento della sicurezza e della videosorveglianza, nonché sull’efficientamento delle strutture sportive. Aiuteremo anche la nascita di nuove attività, e rafforzeremo le politiche di valorizzazione del nostro turismo e del borgo antico di Mutignano”.

“Tra le nostre priorità ci sarà anche il decoro urbano, perchè la bellezza di un luogo è il suo primo biglietto da visita”, ha aggiunto il sindaco nel corso della conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Corneli di Villa Filiani, affiancato dai componenti dell’Amministrazione, dagli uffici comunali che hanno seguito il contenzioso e dall’avvocato Ferdinando D’Amario. Presente anche Giorgio Parisse, sindaco la cui Amministrazione diede il via agli accertamenti tributari.

Queste le tappe del contenzioso:

-Con atto n.19497 del 22/12/1999, notificato il 30/12/1999, il Comune di Pineto, primo comune in Italia, accertava a carico dell’ENI S.p.a. l’obbligazione tributaria ai fini ICI per le piattaforme fisse Fratello Est, Fratello Nord, Fratello Cluster e Squalo, relativamente alle annualità 1993-94-95-96-97-98;

-Avverso detto avviso l’ENI S.p.a. in data 15/05/2000 proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo rilevando la carenza di potere impositivo da parte del Comune e la mancanza dei presupposti oggettivi dell’applicazione dell’ICI;

-La Commissione Tributaria Provinciale di Teramo con decisione depositata il 28/05/2001 accoglieva il ricorso della società ENI S.p.a.;

-Avverso tale sentenza il Comune di Pineto presentava appello ribadendo la sussistenza del proprio potere impositivo e la correttezza dell’operato, mentre la società ENI S.p.a. si costituiva in giudizio reiterando le proprie motivazioni;

-La Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, con la sentenza n. 7 depositata il 10/03/2003 rigettava l’appello del Comune confermando la decisione impugnata;

-Avverso detta sentenza il Comune di Pineto presentava ricorso in Corte di Cassazione sorretto da quattro motivi articolati con varie prospettazioni e presentava memoria ex art. 378 c.p.c.;

-Con sentenza n. 13794/058, nel 2005 la Corte di Cassazione di Roma “riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi ed i motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo”;

-Con ricorso notificato il 13 e 14 settembre 2006 l’ENI e gli altri originari ricorrenti riassumevano la causa davanti alla Commissione Tributaria Regionale che concludeva con la conferma della sentenza appellata;

-Si costituiva pertanto il Comune di Pineto insistendo ed ampliando tutte le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e contestando le nuove argomentazioni enunciate dagli appellanti-ricorrenti in riassunzione;

-Radicatosi il contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria Regionale con ordinanza assunta il 22/02/2007, deliberava di far luogo ad un accertamento complesso, di natura tecnica e tecno-contabile, al fine di acquisire il completamento degli elementi su cui fondare la decisione, come voluto dalla Suprema Corte di Cassazione;

-Nonostante la relazione tecnica rilasciata dal CTU, la Commissione Tributaria Regionale dell’Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte, rigetta l’appello proposto dal Comune di Pineto dichiarando interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio, ponendo invece le spese del C.T.U. a carico definitivo di entrambe le parti del giudizio;

-Il Comune di Pineto appella tale decizione alla Corte di Cassazione;

-Il 24/02/2016, con sentenza n. 3618, la Corte di Cassazione afferma chiaramente che le piattaforme sono accatastabili nella categoria D7, e non esistendo rendita catastale, il valore imponibile è quello risultante dai valori contabili, al netto degli ammortamenti. La Corte ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo per la definizione dei valori contabili delle piattaforme.