Pubblicato Martedì, 23 Ottobre 2012
Scritto da Paolo Lupinetti

 


L’INQUINAMENTOACUSTICO: UN PROBLEMA ANCHE PER ATRI

UN PIANO DA MODIFICARE: IL DIRITTO DI RIPOSARE E LE ESIGENZE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI


 

In data 31 luglio u.s. in Consiglio Comunale è stato adottato, con i soli voti della maggioranza, il “Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale di Atri”; atto dovuto per i Comuni che si accingono a redigere nuovi strumenti urbanistici ( legge n. 447/1995 e legge reg.le n.23/2007).

 Che cos’è un “piano di zonizzazione acustico”?

In parole povere è uno strumento tecnico, propedeutico a quelli urbanistici, che dividendo per zone il territorio comunale assegna a ciascuna zona la classe di appartenenza e quindi il valore massimo di livello sonoro ammissibile per quella classe; il tutto espresso in dB (decibel).

La normativa attuale, ai fini della classificazione acustica delle varie zone ha previsto sei classi di appartenenza così definite: Classe I - Aree particolarmente protette; Classe II - Aree prevalentemente residenziali; Classe III – Aree di tipo misto; Classe IV Aree di intensa attività umana; Classe V Aree prevalentemente industriali; Classe VI – Aree esclusivamente industriali.

Per ciascuna classe è previsto un livello massimo di rumorosità che parte da 50 dB ( Classe I) fino a 70 dB (classe VI) di giorno, mentre di notte da 40 dB (classe I) fino a 70 dB (classe VI).

Pertanto il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale è uno strumento di pianificazione che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona. La legge 447 del 1995 come pure la Determinazione della Regione Abruzzo 17 novembre 2004 e la legge regionale n. 23 del 17 luglio 2007, nel disciplinare in maniera organica la questione del rumore hanno inteso tutelare il “bene salute” nonché assicurare le condizioni di migliore vivibilità dei luoghi.

Ora venendo in particolare al Piano di zonizzazione acustica del Comune di Atri dobbiamo porre in evidenza alcune incongruenze e contraddizioni che esso presenta.

Il piano, infatti, prevede per il centro Storico una zona unica ed è stata collocata nella Classe IV di appartenenza così definita:

“Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Un’altra anomalia si riscontra nel divario di classe tra la Villa Comunale giustamente assegnata alla Classe I (50 dB) ed il Centro Storico che come si diceva collocato in Classe IV cosa che sembrerebbe espressamente vietata dalla legge 447/1995 non essendovi discontinuità morfologica tra le due zone adiacenti.

Infatti:

“Ai fini della classificazione acustica di progetto, è fondamentale il rispetto dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, concernente il divieto di accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a 5 dB(A), anche allorquando le zone appartengano a comuni confinanti. Sono fatti salvi i casi di separazione a mezzo di discontinuità morfologiche tali da garantire un adeguato abbattimento dei livelli sonori” (Determinazione della Regione Abruzzo 17 Novembre 2004 n. 2/188)

Il sottoscritto fa notare che già in Consiglio Comunale, nella discussione per l’adozione, ha evidenziato le incongruenze del piano. Inoltre risulta che un discreto numero di cittadini del Centro Storico nonché la Sezione atriana di Italia Nostra hanno presentato “osservazioni” sul piano acustico ed hanno formulato le seguenti proposte:

1) - Che la Classe di Zonizzazione del Centro Storico della nostra trimillenaria cittadina rimanga ancorata allo stato di fatto attuale, come d’altronde è stata descritta dal professionista incaricato della Relazione Tecnica, cioè alla Classe III di appartenenza che sembra la più consona e così definita:

Classe III - Aree di tipo misto :

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali ed con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

2 ) - Che venga istituita una zona di rispetto tra il Centro Storico e la Villa Comunale alla quale venga assegnata la Classe II .

Ad oggi dobbiamo purtroppo constatare che, mentre altri Comuni hanno inteso classificare i Centri Storici tra le Classi II e III (vedi Ascoli Piceno) o addirittura ridurre i decibel per far sì che l’inquinamento acustico danneggi il meno possibile i cittadini ed evitare contenziosi per il mancato rispetto delle norme (vedi Giulianova), il Comune di Atri ha inteso elevarli.

Ritengo che in sede di esame delle osservazioni in Consiglio Comunale si possa ovviare a tali incongruenze e così rendere giustizia ai quei cittadini che non vogliono la chiusura dei bar, dei pub, dei ristoranti e quant’altro, ma vogliono solo riposare la notte.

Paolo Lupinetti