Pubblicato Mercoledì, 16 Novembre 2016
Scritto da Nicola Dell'Arena

REFERENDUM \ OPINIONI

IL BICAMERALISMO IMPERFETTO: IL SENATO SOGGIACE ALLA CAMERA

Il secondo comma, della riforma, afferma: “Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma”. Con questo comma la Costituzione stabilisce l’iter da seguire per leggi fatte dal Senato.

Il terzo comma afferma: “Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati”. Con questa frase il legislatore fa nascere il bicameralismo imperfetto o come lo chiamano loro il bicameralismo non paritario. Alla Camera vengono assegnate tutte le leggi di cui al primo comma ed anche tutte le altre tipologie di leggi.

Seguono tre commi il quarto, il quinto ed il sesto che definisco di “verifica dell’operato della Camera dei Deputati”.

Il quarto comma afferma: “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo”.

Con questo comma si aggiunge un elemento di confusione. La decisione se esaminarla deve essere presa da almeno 34 senatori (1/3 di 100) e naturalmente non dice se bisogna votare o basta una semplice raccolta firme. Quali disegni possono essere esaminati dal Senato? Secondo la riforma teoricamente tutti con il  termine “ogni disegno” ma poi praticamente è tutto da vedere come si comporterà il futuro Senato. Se non esaminerà tutti i disegni nascerà il problema dei criteri con cui effettuare la scelta. La riforma non prevede nulla. Il Senato potrà richiedere di esaminare un disegno scomodo oppure uno a favore per il governo. Si avrà massima confusione, pericolo di grande servilismo e possibilità di discriminazioni.

Il quinto comma recita: “Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva”.  

Il sesto comma recita: “Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata”.

Questi tre comma, letti insieme stabiliscono una procedura per approvare le leggi e i tempi di approvazione. Non snelliscono un bel niente (rimane il doppio passaggio tra Camera e Senato) ma può portare a discriminazioni e subordinazione verso la Camera. Il quinto comma è chiaro, il Senato può effettuare “proposte di modificazione” ma il principe ultimo è la Camera con la frase “sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva”, la quale potrebbe non approvare le modifiche chieste dal Senato. Con il quinto comma si ribadisce il concetto di bicameralismo imperfetto, pardon non paritario.

Ma una domanda sorge spontanea. Che senso ha far lavorare il Senato se poi l'ultima e definitiva decisione spetta alla Camera? Che senso ha oltraggiare ulteriormente il lavoro del Senato? Che senso ha far soggiacere il Senato alla volontà della Camera?

Il tempo di approvazione è stabilito a 30 giorni. Questo tempo può essere eccessivo ma in alcuni casi, visto la lungaggine di oggi, può essere limitativo per un buono, sereno e proficuo  lavoro legislativo. Ci sono leggi dove la Camera ci mette tre mesi per approvare una legge corposa e poi il Senato deve decidere in 30 giorni. Anche sui tempi la nuova Costituzione è  lesiva della dignità del Senato.

L’unione tra secondo e quarto comma ci dice che anche per le leggi, di cui al comma primo la Costituzione ha assegnato al Senato, devono prima essere approvate dalla Camera e poi va al Senato, se questo si compiacesse di esaminarla. Non credo di esagerare. Il bicameralismo perfetto dava alla Camera e al Senato pari dignità, le leggi andavano prima alla Camera e poi al Senato senza alcuna distinzione, ed entrambe le camere le approvava.

Una cosa mi preme far notare, con i1 termine “ogni disegno”, la Costituzione assegna al Senato una vasta tipologia di leggi e un ulteriore carico di lavoro.

Nicola Dell’Arena